SPAZIO84 SSD
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43122 Parma
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ORARI SEGRETERIA: da Lunedì a Venerdì dalle 17 alle 20
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TESTO COORDINATO DI STATUTO SOCIALE
TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO
1.DENOMINAZIONE
È costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione “Centro Studi Danza Spazio84 società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata” in sigla “Spazio84 società sportiva dilettantistica a r.l.“. Detta società ha regolato il proprio funzionamento secondo il seguente statuto.
2.SEDE SOCIALE
La società ha sede in Parma (PR), all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese. Il trasferimento di sede all’interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall’organo amministrativo e non comporterà modifica dello Statuto. Con decisione dell’organo amministrativo la società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l’istituzione e soppressione di dette dipendenze all’estero nonché di sedi secondarie sia in Italia che all’estero è necessaria la delibera dell’assemblea dei soci.
3.DOMICILIAZIONE DEI SOCI
Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società, è quello risultante nei pubblici registri. E’ onere dei soci comunicare alla società il cambiamento del proprio domicilio.
4.DURATA
La durata della società è fissata al 31.12.2050 e potrà essere prorogata per deliberazione dell’assemblea soci.
5.OGGETTO SOCIALE
La società non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la promozione di attività sportive dilettantistiche e ricreative intese come mezzo di formazione psicofisica e morale dell’uomo. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette o differite. La società ha per oggetto i seguenti scopi :
- La promozione e la diffusione e la pratica di ogni attività sportiva, ricreativa e del tempo libero ed, in particolare, la preparazione e la gestione dell’attività specifica della danza in ogni sua disciplina;
- in particolare la formazione attraverso specifichi corsi, seminari, stage e laboratori didattici;
- l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni nazionali ed internazionali; la promozione e l’organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Sportiva Nazionale e dei suoi organi e/o dell’Ente di promozione sportiva cui si affilia; l’organizzazione di squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative; la promozione di scambi internazionali tra sportivi e operatori del mondo sportivo; l’organizzazione di manifestazioni ed eventi, in via diretta o in collaborazione con altri soggetti; la realizzazione di corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi; la realizzazione di ricerche per sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport da implementare anche in organizzazioni terze; l’organizzazione e la gestione, anche in sostituzione o in associazione di enti pubblici, di una o più strutture pubbliche o private per finalità sportive e sociali; l’organizzazione, la redazione, la gestione e distribuzione di pubblicazioni, giornali e riviste; l’organizzazione di iniziative, servizi e attività culturali, sportive e ricreative; accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emanande dalla CEE, dallo Stato e dagli EE. LL. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente atto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e/o lo statuto e i regolamenti dell’ente di promozione sportiva nella parte relativa all’organizzazione ed alla gestione delle società affiliate. La società si impegna inoltre a conformarsi alle norme ed alle direttive del Coni, degli enti di promozione sociale, e delle Federazioni Sportive a cui intende affiliarsi. Per l’attuazione dell’oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la società potrà inoltre compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all’ampliamento, all’allestimento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, nonché l’acquisto d’immobili da destinare ad attività sportive. La società potrà, inoltre, promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine; promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione, l’organizzazione di meeting e conferenze e ogni altra attività ricreativa, di tempo libero e sportiva, nonché assumere partecipazioni, purché non a fini di collocamento, in altre ditte o Società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. Le attività finanziarie non potranno mai costituire oggetto principale della Società né essere svolte nei confronti del pubblico. In ogni caso la Società non ha fine di lucro.
TITOLO II – CAPITALE SOCIALE, CONFERIMENTI, FINANZIAMENTI
6.CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale è suddiviso in quote ai sensi dell’articolo 2468 del Codice Civile.
7.FINANZIAMENTO DEI SOCI
I soci potranno effettuare alla Società, anche in misura non proporzionale alla loro partecipazione al capitale sociale, versamenti a qualsiasi titolo, finanziamenti fruttiferi e/o infruttiferi unicamente entro i limiti e con le modalità stabilite dalla legge.
8.ASSENZA DI FINE DI LUCRO E INTRASMISSIBILITA’ DELLE QUOTE
La società non ha finalità di lucro, ed i proventi delle attività non possono, in nessun caso ed in nessun momento, essere divisi tra i soci anche in forma indiretta. È altresì sancita, in ottemperanza al divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, la non rivalutabilità delle quote sociali e la intrasmissibilità delle medesime, fatta eccezione per le ipotesi di morte o scioglimento dei soci persone giuridiche.
Il patrimonio residuo allo scioglimento della società, da qualunque causa determinato, dovrà essere devoluto ad altre Società o Associazioni Sportive aventi finalità analoghe, ovvero, ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Il trasferimento per successione è consentito previo consenso dell’Organo Amministrativo in carica. Qualora l’Organo Amministrativo negasse il gradimento, con provvedimento adeguatamente motivato, gli eredi hanno il diritto di recedere dalla società con diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione esclusivamente al suo valore nominale.
TITOLO III – SOCI
9.I SOCI
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo.
- AMMISSIONE DEI SOCI
L’Organo Amministrativo può deliberare (fermo restando il rispetto delle modalità previste dalla legge per le società a responsabilità limitata) l’ammissione di nuovi soci, sia persone fisiche che enti, quando detta partecipazione risulti utile al perseguimento delle finalità statutarie.
11.DIRITTO DI RECESSO DEL SOCIO
E’ esclusa la temporaneità del vincolo sociale ma ad ogni socio compete il diritto di recedere dalla Società nei soli casi e con le modalità stabiliti dall’articolo 2473 del Codice Civile.
Il recesso non può essere esercitato e se esercitato è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. Il diritto di recesso può essere esercitato esclusivamente per l’intera partecipazione posseduta. Il socio che intenda recedere dalla società deve comunicare la sua intenzione mediante lettera raccomandata che deve pervenire all’Organo Amministrativo entro 30 (trenta) giorni dalla iscrizione nel libro delle deliberazioni dei soci della delibera che lo legittima oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione esclusivamente al suo valore nominale.
12.ESCLUSIONE DEL SOCIO
L’esclusione è deliberata nei casi previsti dalla legge da almeno i nove decimi (9/10) dei soci. L’Organo amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dalla trascrizione della delibera nel libro delle decisioni dei soci, comunica al socio escluso l’esito della delibera mediante lettera raccomandata. La comunicazione deve contenere l’indicazione delle generalità del socio escluso e la motivazione della esclusione. L’esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione da parte del socio; entro lo stesso termine il socio può fare opposizione dinanzi al Tribunale, il quale può sospendere l’esclusione. I soci esclusi dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione esclusivamente al suo valore nominale.
TITOLO IV – ORGANI SOCIALI
13.ASSEMBLEA
L’assemblea dei soci, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità e la sovranità dei soci e le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti. Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Società, l’Assemblea potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’Assemblea potrà essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove purché nel territorio della Repubblica Italiana.
L’assemblea dovrà essere convocata dall’Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata, fax o e-mail spedita ai soci nel domicilio o agli indirizzi, telefonico o ed elettronico secondo quanto previsto all’art. 1 di questo stesso statuto almeno otto giorni liberi prima di quello fissato per l’adunanza. Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’assemblea potrà essere convocata anche su richiesta di un decimo (1/10) dei soci.
L’Assemblea sarà valide anche senza le formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i soci, l’intero Organo Amministrativo ed il Revisore, se nominato.
L’assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza della maggioranza dei soci; le delibere sono assunte con la maggioranza dei soci votanti. Restano salve le disposizioni, che, in virtù del presente statuto o di disposizioni di legge, prevedono quorum più restrittivi o il consenso di categorie di soci. L’assemblea convocata per deliberare le modifiche statutarie, lo scioglimento della società e per decidere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, è validamente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei soci.
14.PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA E DELEGHE
Possono intervenire all’Assemblea tutti coloro i quali ne abbiano diritto ai sensi di legge.
Ogni socio ha diritto ad uno voto, a prescindente dall’entità del capitale versato, trovando applicazione il principio del voto singolo di cui all’articolo 2538, comma 2, del codice civile, ai sensi dell’art. 148, comma 8, lettera e) del d.p.r. 917/86. Ogni socio che abbia diritto di intervento all’assemblea, può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona purché non amministratore, sindaco o dipendente della società, e la relativa documentazione è conservata dalla società. L’assemblea è presieduta dal Presidente in presenza del del Consiglio di Amministrazione, dall’Amministratore Unico o dall’Amministratore più anziano in carica in caso di due amministratori. Il Presidente è chiamato a verificare la regolarità della costituzione, ad accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, a regolare lo svolgimento della assemblea e ad accertare i risultati delle votazioni. Il Presidente può richiedere l’assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può anche essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell’assemblea, nei casi previsti dalla legge il verbale è redatto dal notaio, il quale anche se redatto per atto pubblico dovrà essere trascritto entro quindici giorni nel libro delle decisioni dei soci, nel quale deve essere annotata la data di trascrizione del medesimo verbale sul libro.
15.COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA
Sono riservate alla competenza dei soci le seguenti materie:
- a) l’approvazione del bilancio;
- b) la nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, dell’Amministratore Unico e dei due Amministratori;
- c) la nomina del Revisore, nei casi prescritti dalla legge;
- d) le modificazioni dell’atto costitutivo;
- e) la nomina e la revoca dei liquidatori;
- f) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale;
- g) il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
I soci sono altresì competenti sugli argomenti proposti da uno o più Amministratori oppure da un decimo (1/10) dei soci.
16.CONTROLLO DEI SOCI
Ciascun socio ha diritto di avere dall’organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione, anche tramite professionisti di propria fiducia.
Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli Amministratori. L’azione di responsabilità contro gli Amministratori potrà essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società ma solo purché vi consentano i due terzi dei soci.
17.AMMINISTRAZIONE
La società è amministrata da un Amministratore Unico, da un Consiglio di Amministrazione composto da almeno tre (3) e da un massimo di sette (7) membri eletti liberamente dall’assemblea dei soci, ovvero da due Amministratori, nominati per la prima volta dall’atto costitutivo.
Gli amministratori, anche non soci, durano in carica per il periodo fissato al momento della nomina o, in mancanza di fissazione del termine, durano in carica a tempo indeterminato; gli amministratori sono rieleggibili e se nominati a tempo indeterminato possono essere revocati in ogni tempo e senza necessità di motivazione ovvero di giusta causa.
Essi possono essere scelti anche tra non soci purché non incorrano in cause di incompatibilità previste dall’ordinamento statale e da quello sportivo. L’assemblea dei soci può assegnare agli amministratori un compenso annuale in funzione all’impegno profuso in favore della società. Al Consiglio di Amministrazione compete la determinazione dei compensi da attribuire ai Consiglieri con cariche operative; in ogni caso sono riconosciuti i rimborsi delle spese sostenute in nome e per conto della società. Il Consiglio sceglie nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese ai sensi dell’articolo 2388 del codice civile.
18.IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni suoi membri, determinando i limiti della delega, fatta eccezione per quelle attribuzioni inderogabili di cui all’art. 2475 codice civile. Al Consiglio di Amministrazione, come all’amministratore unico e ai due amministratori, spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazione alcuna, eccetto quelli che la legge o il presente atto costitutivo espressamente riservano ai soci ed escluse, in ogni caso, le operazioni che comportino l’assunzione di impegni economici di ammontare superiore ad euro 20.000,00 (ventimila/00) per le quali è necessaria una preventiva autorizzazione dell’assemblea dei soci. All’organo amministrativo spetta in particolare:
- a) determinare annualmente ed anticipatamente l’ammontare dei corrispettivi per la frequenza dei corsi dovuti annualmente dai tesserati;
- b) fare osservare le norme dello Statuto e del Regolamento per l’uso delle Strutture Sociali;
- c) il compimento di qualunque atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, in particolare stabilire l’apertura o la chiusura di filiali o succursali;
- d) proporre ai Soci la convocazione dell’Assemblea straordinaria;
- e) determinare o proporre contributi di affiliazione alla società sportiva dilettantistica.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nella convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o ne sia fatta richiesta da 2/3 (due terzi) dei consiglieri o dal Collegio sindacale. Di regola la convocazione è fatta tramite raccomandata A.R., telefax o e-mail almeno cinque giorni liberi prima dell’adunanza, salvo nei casi di urgenza, nei quali può avvenire anche telegraficamente o via e-mail almeno due giorni prima della riunione.
Le riunioni saranno valide anche senza le formalità di convocazione, qualora siano presenti l’intero Consiglio ed il Revisore, se nominato.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; con la medesima maggioranza dovranno essere approvate le deliberazioni del Consiglio. Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento , dall’amministratore più anziano di età. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche tra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta. Le deliberazioni del Consiglio sono constatate con verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che potrà essere anche persona estranea al Consiglio, oppure da tutti i Consiglieri presenti. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Gli Amministratori potranno esprimere le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto su qualsiasi supporto (cartaceo o elettronico) e con l’apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale. La trasmissione della consultazione e del consenso potrà avvenire con ogni sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica.
19.IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega, e può nominare, per il compimento di singoli atti, institori e procuratori speciali nei limiti dei suoi poteri, coordina l’attività per il regolare funzionamento della società, adotta provvedimenti a carattere d’urgenza con l’obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.
20.L’AMMINISTRATORE UNICO
L’Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione e l’amministrazione della Società, senza limitazioni di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il conseguimento dell’oggetto sociale, ad eccezione degli atti dalla Legge o dalle norme relative al funzionamento della Società riservati alla decisione dei soci e, ogni caso, le operazioni che comportino l’assunzione di impegni economici di ammontare superiore ad euro 20.000,00 (ventimila/00) per le quali è necessaria una preventiva autorizzazione dell’assemblea dei soci
- GLI AMMINISTRATORI
In caso di nomina di due amministratori, a questi competono tutti i più ampi poteri di gestione sia ordinaria che straordinaria della società, mentre la rappresentanza della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio spetta ad entrambi in via congiunta per tutti gli atti e le operazioni di straordinaria amministrazione intendendosi per tali tutti gli atti e le operazioni il cui valore superi euro 20.000,00 (ventimila/00), per le quali è necessaria una preventiva autorizzazione dell’assemblea dei soci;
ed in via disgiunta per tutti gli altri atti e le operazioni di ordinaria amministrazione intendendosi per tali tutti gli atti e le operazioni il cui valore non superi euro 20.000,00 (ventimila/00).
Quando l’amministrazione è affidata disgiuntamente a più amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2257 e 2258 c.c.. La decisione di cui al terzo comma dell’art. 2257 c.c. e al secondo comma dell’art. 2258 c.c. è adottata dai soci con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.
22.REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI
Gli Amministratori sono revocabili dalla assemblea in qualunque momento, salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.
23.CAUSE DI INELEGGIBILITA’ E DI DECADENZA
Non può essere nominato amministratore e se nominato decade dal suo ufficio l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi e quanti risultino ineleggibili in base alla legge e chi rientra in qualsiasi causa di ineleggibilità e di decadenza previste dall’ordinamento sportivo.
24.DIVIETO DI CONCORRENZA
Gli Amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti né esercitare una attività concorrente per conto proprio o di terzi né essere Amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione della assemblea. Per l’inosservanza di tale divieto l’amministratore può essere revocato dall’ufficio e risponde dei danni.
25.SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca l’Assemblea per procedere alle elezioni del o dei componenti mancanti.
26.CONTROLLO LEGALE DEI CONTI
Salvi i casi in cui la nomina del revisore sia obbligatoria, i soci possono in ogni momento provvedere alla relativa nomina.
27.RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA’
La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta:
- all’Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente; – all’Amministratore Delegato, nei limiti della delega. L’Organo Amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all’uopo nominati per singoli atti o categorie di atti;
- Ai due amministratori congiuntamente;
28.COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale, se nominato, è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, eletti ai sensi di legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è eletto dai soci con propria decisione. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare alla attività del Collegio e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco. Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile a norma di legge e deve essere composto esclusivamente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
TITOLO V – BILANCIO
29.ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO SOCIALE
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Agosto di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l’Organo Amministrativo procederà alla formazione del Bilancio sociale da compilarsi secondo le norme di legge. Il bilancio deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e qualora ricorrano fondati motivi potrà essere prorogato fino a 180 giorni dalla chiusura. Tenuto conto che la società non ha scopo di lucro non deve distribuire utili. Nel caso in cui i corrispettivi incassati siano superiori ai costi, l’utile di gestione dedotto almeno il 5% da destinare a riserva legale sarà accantonato su un fondo di riserva provvisorio a disposizione dell’Organo Amministrativo per il perseguimento esclusivo delle finalità sportive dilettantistiche individuate dal presente Statuto.
TITOLO VI – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
30.CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualunque controversia, fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sorga tra i soci e la Società, circa l’interpretazione e l’applicazione delle norme del presente contratto sarà deferita al giudizio di un arbitro che giudicherà ritualmente e secondo diritto; l’arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società su richiesta della parte più diligente.
TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
31.SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA’
La società si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso di scioglimento della Società per qualsiasi causa l’assemblea determina le modalità di liquidazione nominando uno o più liquidatori e fissandone i poteri. Il patrimonio residuo di liquidazione sarà destinato ai fini sportivi senza che i soci abbiano alcun diritto sul residuo attivo della liquidazione, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
32.DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto sarà fatto riferimento alle norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.